SUAP - sportello unico attività produttive

SUAP - sportello unico attività produttive

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE S.U.A.P. ALTO SANGRO
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Presentazione del servizio

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni (relative a impianti produttivi di beni e servizi) di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

L’ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione.

Il SUAP nasce come strumento di semplificazione amministrativa per snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenza ed assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nello stesso procedimento amministrativo.

Lo Sportello unico per le attività produttive è quindi un servizio diretto a fornire, a coloro che a qualsiasi titolo vi hanno interesse, l’accesso, in via telematica, a tutte le informazioni che riguardano gli adempimenti necessari per accedere alle procedure autorizzatorie previste dal regolamento attuativo per ciascuna delle possibili attività produttive, le domande di autorizzazione presentate, lo stato del loro iter procedimentale, nonché tutte le notizie utili e disponibili.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di interesse nazionale disciplinati dal Codice degli Appalti)

Il SUAP svolge attività di front-office per le pratiche di competenza di diversi Servizi dell’Area.

Il SUAP opera su diversi ambiti:

  • come front-office delle attività produttive, svolge funzioni di accettazione di pratiche, riguardanti le imprese, che sono di competenza di altri uffici comunali;
  • come front-office dell’edilizia, svolge le funzioni di accettazione delle pratiche edilizie, per le imprese, di competenza dello Sportello Unico dell’Edilizia;
  • come Sportello Unico per le Attività Produttive svolge funzioni di unico punto di accesso per le pratiche amministrative, relative allo svolgimento di attività produttive, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse dal Comune e gestisce il procedimento ordinario di cui al Capo IV del D.P.R. 160/2010.

Il D.P.R. 160/2010 dispone che il SUAP assicuri al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.

Il SUAP svolge anche la funzione di centro d’impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio.

Esso è quindi lo strumento volto a semplificare le relazioni tra gli imprenditori e la Pubblica Amministrazione in quanto, per il rilascio degli atti autorizzativi all’esercizio della propria attività economica, consente di rivolgersi ad un unico interlocutore, il Comune sul cui territorio si intende realizzare e/o in qualsiasi modo trasformare l’impianto produttivo.

Si relaziona con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità esclusivamente telematiche in ambito locale, regionale e nazionale, al fine di garantire un efficace evasione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e controllo.

Lo Sportello Unico per le Attività produttive è inoltre il luogo a cui rivolgersi per tutte le richieste e per tutte le informazioni necessarie per iniziare, modificare o cessare un’attività imprenditoriale in ambito produttivo, commerciale o di servizio.

Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.

Il Comune di Castel di Sangro, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 07/09/2015, ha formalizzato la gestione in forma singola dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), nell’ottica dell’armonizzazione e della semplificazione dei procedimenti amministrativi per cittadini ed imprese operanti sul territorio.

Per procedere alla compilazione ed all’invio on-line dell’istanza l’utente deve essere dotato dei seguenti strumenti:

  • una coppia nome utente/password rilasciata in fase di registrazione / accreditamento;
  • casella PEC (posta elettronica certificata); firma digitale;
  • web Browser: Mozilla Firefox 4.0 o successivo; Internet Explorer dalla versione 7; Google Chrome;
  • Acrobat Reader 8 o successivo.

Con l’obbligo di presentazione esclusivamente per via telematica di tutte le tipologie di istanze, segnalazioni, comunicazioni rivolte allo Sportello Unico per le Attvità Produttive si stabilisce, quindi, che sarà considerata irricevibile la pratica presentata in forma cartacea.

Normativa di riferimento (può essere ricercata nel testo vigente sul portale della legge vigente: www.normattiva.it):

  • Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. SCIA 2), recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
  • Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (c.d. SCIA 1), recante: “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
  • Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  • Legge 30 luglio 2010, n.122, art.49, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.159, Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  • Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
  • Legge 6 agosto 2008, n.133, art.38, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
  • Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante: “Codice dell’amministrazione digitale”.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
  • Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Servizi).

Modifiche alla SCIA – Art. 19 della L. 241/90:
Con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 ed entrata in vigore il 28 agosto 2015, è stata in più punti modificata la L. 241/90. Fra le varie modifiche, vi è quella riguardante la disciplina della S.C.I.A. – Segnalazione Certificata Inizio Attività, di cui all’art. 19 della suddetta Legge 241/90. In particolare, il comma 3 è stato modificato con il nuovo testo che segue:
“3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata”.
Mentre, il successivo comma 4 novellato dispone: “4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies”.

Rispetto alla precedente versione normativa, l’attività intrapresa con l’efficacia immediata della SCIA deve essere sospesa fin tanto che la stessa non viene conformata sulla base della richiesta formale pervenuta alla ditta segnalante alla quale viene comunque sempre assegnato un termine non inferiore a trenta giorni.
Al fine, pertanto, di non incorrere in doverose sospensioni più o meno lunghe dell’attività intrapresa, dopo la comunicazione di apertura avvenuta tramite SCIA, si consiglia vivamente di far si che le SCIA presentate e riguardanti qualsivoglia tipologia di attività produttive, siano complete di ogni elemento e presupposto necessario.

Si ricorda altresì che in difetto di adozione delle misure volte alla conformazione della SCIA, decorso infruttuosamente il termine concesso, l’attività si intende vietata, come espressamente previsto sempre dal comma 3 dell’art. 19 della L. 241/90.

Modalità di presentazione
In base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica SUAP – composta dalla modulistica e dai relativi allegati – deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

È operativa, a far tempo dal 1° febbraio 2018, ai sensi del citato D.P.R. 07.09.2010 n. 160, per il Comune di Castel di Sangro, la convenzione stipulata con la Camera di Commercio dell’Aquila, che consente alle imprese di utilizzare il portale impresainungiorno.gov.it per l’avvio, modifica e cessazione di attività imprenditoriali.

Dal 1° FEBBRAIO 2018 l’unica modalità valida per inoltrare le pratiche è la procedura informatica di cui al seguente link www.impresainungiorno.gov.it, dove occorrerà selezionare il Comune di Castel di Sangro, e dopo aver proceduto alla registrazione sarà possibile compilare la pratica on-line. Per inoltrare la pratica occorrerà essere muniti di firma digitale.

Il sistema, dopo aver proceduto ad un controllo formale dell’istanza presentata, rilascerà automaticamente una ricevuta. Sarà possibile, inoltre, verificare lo stato di avanzamento della propria pratica.
L’istruttoria delle pratiche SUAP è soggetta al pagamento di diritti di istruttoria SUAP.

Per gli importi da versare si rimanda ai prospetti allegati (sub A e B).

Il versamento dovrà avvenire contestualmente alla presentazione della pratica, che dovrà contenere la ricevuta di avvenuto pagamento. Il pagamento dovrà avvenire tramite una delle seguenti modalità:

  • BONIFICO a favore del C/C Bancario del Comune di Castel di Sangro: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – AGENZIA DI CASTEL DI SANGRO – IBAN IT11G0832740520000000000882;
  • VERSAMENTO SU C/C POSTALE N. 11850674 intestato alla Tesoreria del Comune di Castel di Sangro;
  • Modalità ICONTO.

È obbligatorio indicare la causale di versamento: “diritti d’istruttoria pratica SUAP“.

S’informa che prossimamente sarà attivato il pagamento direttamente dal sito www.impresainungiorno.it, tramite carta di credito.

Il pagamento dei diritti ASL, se dovuto, dovrà avvenire contestualmente alla presentazione della pratica, che dovrà contenere l’attestazione di avvenuto pagamento.

 

Il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Castel di Sangro
 

Data di ultima modifica: 16/11/2021

Documenti allegati
Documenti allegati
Allegato A - Diritti segreteria pratiche edilizia SUAP 01/11/2021 (591.48 KB)
Allega B - Diritti segreteria pratiche commerciali SUAP 01/11/2021 (32.21 KB)
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (da allegare alla domanda SUAP - DEHORS).doc 30/06/2023 (44 KB)
2. RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA (da allegare alla domanda SUAP - DEHORS).doc 30/06/2023 (57.5 KB)
3. nulla osta titolare esercizio- amministratore.doc 30/06/2023 (47 KB)
4. nulla-osta del titolare dell'esercizio o accesso adiacenti.doc 30/06/2023 (45.5 KB)
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto