Descrizione
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Gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza
(Circolare DAIT n.1/2026 della Direzione centrale per i servizi elettorali - Legge 27 dicembre 2001, n.459 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104)
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum, intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando l’allegato "Modello opzione" predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio Consolare con le stesse modalità entro il 24 gennaio 2026.