Descrizione
Si rende noto che con Ordinanza del Responsabile del Settore III n. 2/2017 è fatto obbligo, ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale:
1) di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari;
2) di tenere le aree aree ubicate nei pressi delle abitazioni sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi.
Si rende altresì noto che:
- l’osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza deve essere continua, in forza della sua natura precettiva;
- il Comando di Polizia Municipale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie (da € 25,00 a € 500,00) previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 introdotto dalla Legge 3 del 16/01/2003 per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali;
- in caso d’inadempienza, la Polizia Municipale provvederà ad elevare verbale di contravvenzione ed a dare comunicazione al Settore III Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni e Ambiente per l’esecuzione d’ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i.
Tutti i cittadini sono invitati al rispetto di quanto sopra, al fine di contribuire a garantire il decoro urbano e la pubblica sicurezza, rendendo la città più vivibile e più sicura.
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