(Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 3/7/2000, modificata ed integrata con successiva n. 39 del 25/8/2000 - Ripubblicato all' Albo Pretorio dal 20 Ottobre al 20 Novembre 2000 - In vigore dal 20 Novembre 2000)

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Definizione

Articolo 2 - Autonomia

Articolo 3 - Sede

Articolo 4 - Territorio

Articolo 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

Articolo 6 - Pari opportunità

Articolo 7 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili. Coordinamento degli interventi

Articolo 8 - Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

Articolo 9 - Tutela dei dati personali

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 10 - Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

Articolo 11 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

Articolo 12 - Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

Articolo 13 - Sessioni del Consiglio

Articolo 14 - Esercizio della potestà regolamentare

Articolo 15 - Commissioni consiliari permanenti

Articolo 16 - Costituzione di commissioni speciali

Articolo 17 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II GIUNTA E SINDACO

Articolo 18 - Elezione del Sindaco

Articolo 19 - Linee programmatiche

Articolo 20 - Dimissioni del Sindaco

Articolo 21 - Vice Sindaco

Articolo 22 - Delegati del Sindaco

Articolo 23 - Divieto generale d'incarichi e consulenze - Obbligo d'astensione

Articolo 24 - Nomina della Giunta

Articolo 25 - La Giunta - Composizione e presidenza

Articolo 26 - Competenze della Giunta

Articolo 27 - Funzionamento della Giunta

Articolo 28 - Cessazione dalla carica d'assessore

Articolo 29 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Articolo 30 - Partecipazione dei cittadini

Articolo 31 - Riunioni e assemblee

Articolo 32 - Interventi nel procedimento amministrativo

Articolo 33 - Consultazioni

Articolo 34 - Istanze e proposte

Capo II REFERENDUM

Articolo 35 - Azione referendaria

Articolo 36 - Disciplina del referendum

Articolo 37 - Effetti del referendum

Capo III DIFENSORE CIVICO

Articolo 38 - Istituzione dell'ufficio  

Articolo 39 - Nomina - Funzioni - Disciplina

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 40 - Albo pretorio  

Articolo 41 - Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Articolo 42 - Demanio e patrimonio

Articolo 43 - Ordinamento finanziario e contabile

Articolo 44 - Revisione economico-finanziaria

TITOLO VI I SERVIZI

Articolo 45 - Forma di gestione

Articolo 46 - Gestione in economia

Articolo 47 - Aziende speciali

Articolo 48 - Istituzioni

Articolo 49 - Società

Articolo 50 - Concessione a terzi

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO I NORMA DI PRINCIPIO

Articolo 51 - Organizzazione sovracomunale

CAPO II FORME COLLABORATIVE

Articolo 52 - Principio di cooperazione

Articolo 53 - Forme di cooperazione

Articolo 54 - Convenzioni

Articolo 55 - Consorzi  

Articolo 56 - Unione di Comuni

Articolo 57 - Accordi di programma

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Articolo 58 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Articolo 59 - Ordinamento degli uffici e dei servizi  

Articolo 60 - Organizzazione del personale

Articolo 61 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Articolo 62 - Incarichi esterni

Capo II SEGRETARIO COMUNALE- VICE SEGRETARIO

Articolo 63 - Segretario Comunale- Direttore generale

Articolo 64 - Vice Segretario Comunale

Articolo 65 - Responsabili degli uffici e dei servizi  

Articolo 66 - Avocazione

Articolo 67 - Ufficio di staff

Articolo 68 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 - Entrata in vigore

Articolo 70 - Modifiche dello Statuto 


TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

 Articolo 1

Definizione

1) Il Comune di Castel di Sangro è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente statuto.

2) Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

 Articolo 2

Autonomia

1) Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2) Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi d'eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3) Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4) L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5) Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche d'altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6) Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7) Il Comune svolge le sue funzioni, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

 Articolo 3

Sede

1) La sede del Comune è sita nel Capoluogo in Corso Vittorio Emanuele II n. 10.

2) La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

3) Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

4) Sia gli organi sia le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

 Articolo 4

Territorio

1) Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

 Articolo 5

Stemma - Gonfalone

Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome storicamente in uso CASTRI SANGRI CIVITAS.

2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3) L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

 Articolo 6

Pari opportunità

1) Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne: a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata; b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici; d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2) Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

 Articolo 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili. Coordinamento degli interventi

1) Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Enti Locali e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2) Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3) All'interno del comitato è istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

 Articolo 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1) Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per: a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

 Articolo 9

Tutela dei dati personali

1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni


TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

 Articolo 10

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1) Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo dell'azione amministrativa ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2) Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3) L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

4) Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. L'elezione del Presidente è facoltativa.

5) Contestualmente alla deliberazione di istituzione della presidenza elettiva deve essere costituito il relativo Ufficio di Presidenza con idonea dotazione di strutture e personale.

6) Al Sindaco od al Presidente, se eletto, sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano.In caso in cui il Consiglio non elegga il Presidente, le sue funzioni sono assolte dal Sindaco.

7) Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e l'elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco appena eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

8) Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

9) Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, questi saranno scelti con il metodo proporzionale e con distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza. alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

10) Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

 Articolo 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1) I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2) Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3) Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4) Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5) Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6) Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7) Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

9) I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

 Articolo 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi: a) Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - due giorni feriali prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno feriale prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti, salvo che per i casi di straordinaria urgenza, per i quali è sufficiente il termine di ventiquattro ore; il giorno di consegna non è computato. b) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, nell'ipotesi di Presidenza elettiva, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è trasmessa al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno due giorni prima dei termini previsti dal punto precedente. c) La seduta consiliare è valida con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. d) Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la seduta è validamente costituita, anche in seconda convocazione, dal quorum richiesto per la prima. e) Il Consiglio è convocato dal Presidente, se eletto, ovvero dal Sindaco. f) Il Presidente del Consiglio se eletto, ovvero il Sindaco, è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, escluso il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. g) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto. h) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta. i) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2) Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1) gli anzidetti criteri sono immediatamente operanti, ove applicabili.

3) In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista: a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti; b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

4) Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

5) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

7) Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita un'indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali è corrisposto il gettone di presenza.

 Articolo 13

Sessioni del Consiglio

1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2) Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge: a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente; b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77; c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

 Articolo 14

Esercizio della potestà regolamentare

1) Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2) I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3) I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

 Articolo 15

Commissioni consiliari permanenti

1) Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2) La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3) I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

 Articolo 16

Costituzione di commissioni speciali

1) Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2) Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3) Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4) La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5) La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6) La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7) Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

 Articolo 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1) Il Consiglio comunale è convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2) Per la nomina e la designazione sarà promossa, ove possibile, la presenza di ambo i sessi.

3) Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.


Capo II GIUNTA E SINDACO

 Articolo 18

Elezione del Sindaco

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2) Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

 Articolo 19

Linee programmatiche

1) Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

 Articolo 20

Dimissioni del Sindaco

1) Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2) Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

 Articolo 21

Vice Sindaco

1) Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2) Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

 Articolo 22

Delegati del Sindaco

1) Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2) Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3) Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4) Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5) Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

 Articolo 23

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1) Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2) Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

 Articolo 24

Nomina della Giunta

1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2) I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono: - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3) La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

 Articolo 25

La Giunta - Composizione e presidenza

1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da sei assessori.

2) Un assessore può essere nominato tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. L'assessore non consigliere è nominato, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3) I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

 Articolo 26

Competenze della Giunta

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale se nominato, o dei funzionari responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3) È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

4) L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti e la scelta del legale, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, sono di competenza della Giunta.

5) La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

6) L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'articolo 32, lett. l) e m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

 Articolo 27

Funzionamento della Giunta

1) L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2) La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5) Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

 Articolo 28

Cessazione dalla carica di assessore

1) Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3) Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

 Articolo 29

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1) Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4) La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5) Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6) Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza. 7) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.


TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

 Articolo 30

Partecipazione dei cittadini

1) Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2) Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3) Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: b) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

8) L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

9) Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 Articolo 31

Riunioni e assemblee

1) Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2) L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3) Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4) Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale: a) per la formazione di comitati e commissioni; b) per dibattere problemi; c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

 Articolo 32

Interventi nel procedimento amministrativo

1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3) Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4) Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6) Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7) Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10) Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

11) La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

 Articolo 33

Consultazioni

1) Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2) Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3) I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4) I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

 Articolo 34

Istanze e proposte

1) Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2) Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3) Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da cinquanta elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.


Capo II REFERENDUM

 Articolo 35

Azione referendaria

1) Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2) Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3) I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il trenta per cento del corpo elettorale; b) il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

4) I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

 Articolo 36

Disciplina del referendum

1) Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2) In particolare il regolamento deve prevedere: a) i requisiti di ammissibilità; b) i tempi; c) le condizioni di accoglimento; d) le modalità organizzative; e) i casi di revoca e sospensione; f) le modalità di attuazione.

 Articolo 37

Effetti del referendum

1) Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori residenti aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2) Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3) Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III DIFENSORE CIVICO

 Articolo 38

Istituzione dell'ufficio

1) Può essere istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2) Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

 Articolo 39

Nomina - Funzioni - Disciplina

1) Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni, i campi di intervento e la dotazione di strutture e personale del Difensore Civico.

2) Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti saranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.


TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

 Articolo 40

Albo pretorio

1) È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2) La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

 Articolo 41

Svolgimento dell'attività amministrativa

1) Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2) Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3) Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Enti Locali e con la Provincia.


Data di ultima modifica: 30/03/2020