Nomina degli scrutatori

Nomina degli Scrutatorida parte della Commissione Elettorale Comunale

In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali,  si reputa opportuno rendere noto gli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori.

Al riguardo, in via preliminare, si ribadisce l'avviso che le funzioni inerenti alla nomina degli scrutatori nonché all'aggiornamento del relativo albo, alla luce delle recenti modifiche normative intervenute, sono di esclusiva competenza della Commissione Elettorale Comunale. Pertanto, in ogni comune, la Commissione Elettorale Comunale di cui all'art. 4 bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, deve procedere alla nomina degli scrutatori - a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni - tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del Comune.

In particolare, la commissione elettorale procede:a) alla nomina (e non al sorteggio come prevedeva la precedente normativa), per ogni ufficio elettorale di sezione del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione ai sensi dell'art. 34 del t.u. 30 marzo 1957, n. 361- tre in occasione delle consultazioni referendarie).b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati a norma della precedente lettera a), in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità. In caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio.c) qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la commissione elettorale procederà alla nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. Alle persone designate, il Sindaco  notifica l'avvenuta nomina nel più breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore deve essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvede alle sostituzioni con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera b).            La designazione di coloro che vengono nominati in sostituzione è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni. Si rammenta che le nomine di cui alle precedenti lettere a) e c) devono essere deliberate dalla Commissione Elettorale all'unanimità dei propri componenti, ove, peraltro, non si raggiunga la prescritta unanimità la legge prevede un'ulteriore votazione, con la possibilità per ciascun componente di esprimere il voto per un solo nominativo. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti é proclamato eletto il più anziano d'età. La pubblica seduta nella quale la Commissione Elettorale procede alla nomina degli scrutatori, alla presenza dei rappresentanti delle liste designati per la prima sezione del comune, deve essere preannunziata due giorni prima mediante manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune. E opportuno ricordare anche le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94 100, 103, 104, 108, 111 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. 

Compiti - Potestà - Poteri degli Scrutatori

 Compiti:

  1. Operazioni di autenticazione delle schede (firma).

  2. Operazioni di identificazione degli elettori.

  3. Scrutinio.

  4. Recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

 Potestà:
Gli scrutatori devono essere sentiti:

  1. Quando si tratta di decidere su reclami (anche orali).

  2. Per risolvere difficoltà ed incidenti.

  3. Per decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati.

Data di ultima modifica: 31/03/2020

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