Albo Pretorio

Delibera CC n. 20/10

Criteri determinazione valori aree fabbricabili ai fini ICI

 
Delibera CC n. 27/09

Criteri determinazione valori aree fabbricabili ai fini ICI

 
Delibera CC n. 26/09

Determinazione valore aree fabbricabili ai fini ICI

 
Contratto di Quartiere

Variante Urbanistica al P.R.G.

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Ordinanza per le attività scolastiche

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Piano Regolatore Generale

Nuovo Piano Regolatore Generale

 
Delibera CC n. 47/08

Piano Particolareggiato Zona I - Servizi - Approvazione della convenzione e degli elaborati grafici

 
Delibera CC n. 46/08

Variante al PRG, ditta AURA Gestioni Immobiliari Srl

 
Delibera CC n. 45/08

Piano di Recupero UCIO 14, provvedimenti

 
Delibera CC n. 44/08

Programma Integrato di Intervento Zona I

 
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ICI 2009 PDF Stampa E-mail

Norme, modelli ed istruzioni per il pagamento dell'ICI 2009.

L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita, con il D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di consentire ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie. E' soggetto all'imposta chi è proprietario di fabbricati ed aree fabbricabili situati nel territorio dello Stato, o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili. In generale, per i fabbricati, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati per legge. Per l'imposta dovuta sulle aree fabbricabili, in forza di quanto stabilito con l'art. 36, comma 2, della L. 248/06, si segnalano le deliberazioni di C.C. n. 26 e 27 del 31/03/2009, in ordine ai valori-limite da assumere come riferimento per l'accertamento di imposta, a seguito dell'adozione del nuovo PRG in data 11/03/2009.

Come
L'imposta è dovuta dai sopraindicati soggetti per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. Essi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, a favore del Comune nel cui territorio posseggono immobili. Detti versamenti vanno effettuati in due rate:

  • 1° RATA nel mese di giugno (termine ultimo 16 giugno), per un importo pari al 50% dell'imposta dovuta;
  • 2° RATA entro il 16 dicembre pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

Il pagamento va effettuato presso gli UFFICI POSTALI o presso il CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA GERIT SPA UTILIZZANDO APPOSITO BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE (n. 88772843) o nel modo previsto dal comma 55 dell'art. 37 del D.L. 223/06 (mod. F24).

Dove
Ufficio ICI
Corso Vittorio Emanuele II, 10 - 2° Piano

Quando
martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 17.30

Allegati
Aliquota ICI Anno 2009
ICI Aree Fabbricabili Anno 2009
Modello dichiarazione ICI
Modello richiesta rimborso ICI
Istruzioni compilazione Modello dichiarazione ICI
Istruzioni compilazione Modello rimborso ICI
Regolamento Comunale ICI
Dichiarazione pertinenze abitazione principale
Calcolo ICI
Bollettino di pagamento ICI

 
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